Bonus bebè

Quali requisiti sono richiesti?

Ai richiedenti viene chiesto di essere in possesso di cittadinanza italiana, o comunitaria (in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93.2015 e n. 214/2016), obbligo di residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore. Il Bonus Bebè 2019 è corrisposto per ogni figlio nato o adottato, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%. L’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (L. n. 184/1983) disposto dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo.

Fasce ISEE e importi corrisposti

L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni. Nel dettaglio, la circolare INPS n. 26, in considerazione delle novità introdotte dalla

Legge di Bilancio 2020, stabilisce che l’importo del bonus bebè per i nati o adottati fino al 31 dicembre 2020 sarà erogato nelle seguenti misure:

  • in presenza di ISEE non superiore a €7.000 annui l’assegno di natalità è pari a € 1.920 annui o € 2.304 annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a € 160 al mese (primo figlio) o € 192 al mese (figlio successivo al primo);
  • se l’ISEE è superiore a € 7.000 annui, ma non superiore a € 40.000, l’assegno di natalità è pari a € 1.440 annui o € 1.728 annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, € 120 al mese (primo figlio) o € 144 al mese (figlio successivo al primo);
  • qualora l’ISEE sia superiore a € 40.000 l’assegno di natalità è pari a € 960 annui o € 1.152 annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, € 80 al mese (primo figlio) o € 96 al mese (figlio successivo al primo).

Resta inviata la durata massima di erogazione dell’assegno di natalità, pari a 12 mesi Nel caso di mancata presentazione del modello ISEE alle famiglie sarà in ogni caso riconosciuto l’importo minimo del bonus bebè, pari ad € 80 al mese, in presenza degli altri requisiti. come specificato nella circolare INPS n. 26/2020.

Quando scade la domanda?

La domanda va presentata dagli aventi diritto entro 90 giorni dall’evento nascita o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Per le domande presentate oltre tale termine, l’assegno di natalità decorre dal mese di invio della stessa. Per beneficiare del bonus bebè bisognerà presentare domanda entro il termine di 90 giorni dalla data della nascita. In caso di domanda tardiva la prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda.

Come si fa domanda?

La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica all’INPS e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo (circolare n. 93/2015).

La domanda deve essere corredata dal modello “SR163”, denominato “richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it (non serve se è già stato presentato all’INPS in occasione di altre domande).

Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione per il secondo figlio, il richiedente dovrà indicare anche le generalità dei precedenti figli (nati o adottati). Nel caso di nascite gemellari o adozioni plurime, occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili pari all’importo spettante a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc….) indicate dal richiedente nella domanda.

Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro 90 giorni), il primo pagamento comprende anche gli arretrati.

Normativa di riferimento

Ricordiamo che il Bonus Bebè, istituito nel 2014, è stato confermato anche per l’anno in corso grazie alla Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020, resa operativa dalla circolare INPS n. 26/2020) e viene riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

Tale norma ha confermato anche che in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%, prevedendo una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE.

 

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Uffici della cittadinanza (Servizi Sociali)