Pensioni e invalidità civile: incremento delle pensioni

Incremento di una parte delle pensioni di invalidità: chi ne può fruire, chi deve fare domanda.

 INPS ha emanato la circolare con circolare n. 107 del 23 Settembre 2020 applicativa su quanto disposto dalla Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e dal decreto legge “agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 15) che prevedono una maggiorazione economica fino a 651,51 euro per tredici mensilità ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, già prima del compimento del sessantesimo anno di età e dopo i diciotto anni, sempre che siano rispettati precisi limiti reddituali.

Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che ne abbiano diritto l’aumento viene riconosciuto d’ufficio da INPS sulla base, evidentemente, della documentazione disponibile. Non devono presentare alcuna domanda.

I titolari di pensione di inabilità (previdenziale) di cui alla legge n. 222/1984 devono invece presentare domanda.

Chi ha diritto

Hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) dai 18 ai 60 anni.

Benefici
  • l’incremento consente di arrivare ad una erogazione complessiva pari a euro 651,51, per tredici mensilità.
  • l’incremento massimo per invalidi civili totali e sordi è pari a 364,70 euro mensili;
  • l’incremento massimo per i ciechi assoluti è pari a 341,34 euro mensili;
  • il limite di reddito personale di riferimento per il pensionato solo è euro 8.469,63;
  • il limite di reddito coniugale di riferimento per il pensionato sposato è euro 14.447,42.

Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, semprechè ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.

Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

Per maggiori informazioni  www.inps.it

Scarica il messaggio dell’INPS

Scarica la circolare INPS

 

Uffici della cittadinanza (Servizi Sociali)