ISEE. Tutto quello che c’è da sapere

Cos’è l’ISEE?

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un documento che serve a valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata.

L’ISEE è funzionale alla richiesta di servizi, contributi e bonus erogati dagli enti statali o locali i per le famiglie in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 159/2013, serve a determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti, nonché l’accesso a tutte le prestazioni e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.), è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia. 

L’ISEE viene calcolato sulla base dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e resta valido fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui è stata presentata la DSU.

Il Decreto Direttoriale n. 407 del 13 dicembre 2023 ha approvato il nuovo modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, nonché le relative istruzioni per la compilazione.
La nuova modulistica sostituisce, dal 1° gennaio 2024, i precedenti modelli e istruzioni.
Con il Messaggio 4536 del 18 dicembre 2023 l’INPS riepiloga le principali modifiche ed integrazioni.

Come ottenerlo

Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

La DSU può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno e riporta i dati reddituali relativi a due anni precedenti.

Modalità per presentare la DSU

  1. INPS – la DSU può essere compilata on line, direttamente dall’interessato, utilizzando il servizio dell’INPS. dal 2020 la normativa ISEE introduce la DSU precompilata, caratterizzata dalla presenza di dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e da INPS, cui vanno aggiunti quelli autodichiarati da parte del cittadino.
  2. CAF – la DSU può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con INPS.

I documenti necessari

Per la compilazione della DSU per l’ISEE (sia per autocompilarla che da portare a un CAF/patronato che effettua la procedura) servono i seguenti documenti:

  • Stato di famiglia
  • Carta d’identità del dichiarante
  • Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
  • tutti i documenti che attestano i redditi percepiti nel corso del 2022, ovvero Modello 730, Modello Unico e tutti i Modelli CUD
  • Documenti che attestino tutti i compensi percepiti, così come i trattamenti previdenziali od assistenziali che creino reddito, anche quando è esente ai fini Irpef
  • Estratti conto con saldo contabile e giacenza media per ogni deposito, c/c bancario e postale, carte prepagate e libretti di risparmio;
  • Titoli di Stato (BOT, CCT, BTP, ecc), obbligazioni, certificati deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati;*
  • Conti deposito titoli e/o obbligazioni;
  • Azioni e/o quote di organismi d’investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri;
  • Targhe degli autoveicoli e motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore
  • Indirizzo di residenza, se diverso dalla casa di abitazione del nucleo
  • Certificazione attestante il tipo di disabilità/non autosufficienza
  • Visure catastali di tutti i fabbricati e terreni
  • Se in affitto, contratto di locazione con estremi registrazione e importo ultimo canone pagato
  • Sentenza separazione/divorzio oppure sentenza tribunale minori per affidamento figli se genitori non coniugati.

*Una delle principali modifiche, della legge di bilancio 2024 è l‘esclusione dal calcolo dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, fino a un valore complessivo di 50.000 euro. Questa disposizione verrà applicata all’approvazione del nuovo regolamento.

Tipi di ISEE

Esistono diversi tipi di ISEE, utili per differenti finalità:

1. ISEE “standard” o “ordinario”, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate,

2. ISEE “socio-sanitario”, valido per le prestazioni rivolte alle persone con disabilità e/o non autosufficienti. Le persone maggiorenni con disabilità, e/o non autosufficienti possono scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario, per poter richiedere le agevolazioni per le prestazioni socio sanitarie a cui hanno diritto.

3. ISEE “socio-sanitario residenze”, valido per le prestazioni residenziali rivolte a persone ricoverante in strutture residenziali a ciclo continuativo. Per il calcolo dell’ISEE si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’indicatore con una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli in grado di aiutarlo, da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese del ricovero.

4. ISEE “università”, valido per le prestazioni rivolte al diritto allo studio universitario. Lo studente che vuole accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario deve identificare il proprio nucleo familiare e se non “autonomo” (per essere considerati autonomi bisogna soddisfare entrambi i requisiti: residenza fuori dalla casa di abitazione da almeno due anni e presenza di adeguata capacità di reddito) viene “attratto”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza

5. ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”, rivolto a prestazioni rivolte a beneficio di minori.

6. ISEE “corrente”, valido per le prestazioni richieste in determinate condizioni di variazione reddituale o patrimoniale. L’ISEE corrente consiste in un ISEE aggiornato dei redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito ovvero di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro o l’interruzione dei trattamenti.

Anche nell’ipotesi di rilevanti variazioni del patrimonio, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, è possibile ottenere il calcolo dell’ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

L’ISEE corrente consente l’aggiornamento del valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi e/o i patrimoni relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. 

Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 28-bis del Decreto legge 34/2019 e dall’art. 7 del Decreto legge 101/2019, nell’ISEE corrente sono state introdotte alcune novità.

Possibilità di aggiornare i dati reddituali:

I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell’ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:

  • una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
  • una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.

Se si verificano tali condizioni la componente reddituale dell’ISEE viene aggiornata prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. L’Indicatore reddituale è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi dodici mesi. Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito annuale.

Con riferimento alla scadenza, per gli ISEE correnti presentati a partire dal 23 ottobre 2019 il periodo di validità è esteso a sei mesi.

Possibilità di aggiornare i dati patrimoniali

Anche nell’ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell’ISEE ordinario viene data la possibilità, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, di calcolare un ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU. 

Nucleo familiare

Il nucleo familiare dell’ISEE come indicato all’art. 3 del d.lgs 159/2013 è costituito da tutti i componenti del nucleo anagrafico. I coniugi devono sempre risultare nello stesso ISEE, a parte casi particolari, mentre i genitori non coniugati e non conviventi devono comunque risultare, ai fini dell’ISEE minorenni, nel nucleo anagrafico del figlio/figlia come componente aggiunta.

Ai fini dell’ISEE il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni previste dalla normativa. È utile anticipare che, salvo casi particolari, i coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo e che a questi soggetti devono essere aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia. Gli unici altri soggetti non inclusi nello stato di famiglia che possono essere ordinariamente aggregati sono i figli maggiorenni, non conviventi se a carico fiscale dei genitori, se non sono coniugati e non hanno figli (vedi par. 1.1.7 e vedi anche tale paragrafo per verificare l’anno in cui il figlio maggiorenne deve essere stato a carico IRPEF)

I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 riportata nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917 art.12, comma 2). Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni (legge 27 dicembre 2017, n. 205).per l’ISEE universitario viene considerato figlio fiscalmente a carico il figlio che non supera il reddito autonomo di € 9000.  Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all’anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU.

Attestazione con omissioni/difformità

Qualora l’attestazione ISEE riporti talune omissioni o difformità, di cui all’art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, ai fini della richiesta della prestazione sociale di interesse è possibile alternativamente:

  • presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. 
  • Con riferimento ad omissioni/difformità relative al patrimonio mobiliare, la documentazione va richiesta dal cittadino esclusivamente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate; 
  • presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  • richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare.

Ulteriori informazioni

INPS mette a disposizione una serie di informazioni utili sulla riforma dell’ISEE e una tabella sulle prestazioni di welfare (pdf 251KB) per le quali è prevista la presentazione della dichiarazione.

Per altri tipi di informazione o supporto: Servizi Sociali Comune di Gubbio, 0759237542 – 521, servizisocializsn7.gubbio@gmail.com .

Uffici della cittadinanza (Servizi Sociali)