Reddito di cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Nel caso in cui tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume il titolo di Pensione di Cittadinanza (PdC).
Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Requisiti di cittadinanza e residenza

I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente della domanda che dovrà essere:

  • cittadino italiano o dell’Unione Europea;
  • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide;
  • cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea.

È necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. 

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve possedere:

  • ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro;
  • patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
  • patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
    – 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    – 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    – 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.
    Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

Altri requisiti

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata, su apposito modello:

  • presso Poste Italiane;
  • in modalità telematica al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) o i patronati.

Scarica il modello di domanda

COME FUNZIONA

In caso di esito positivo, il beneficio sarà erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica emessa da Poste Italiane.
La Carta consente di:

  • effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo);
  • effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo;
  • pagare tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, ad esempio, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.).

Il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti del nucleo familiare, e alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso in cui nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale con i servizi sociali del Comune di residenza.

DECORRENZA E DURATA

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovato al termine dopo una sospensione di un mese.
Invece non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che si rinnova automaticamente senza presentare una nuova domanda.

Uffici della cittadinanza (Servizi Sociali)