Riforma della disabilità (D.lgs. 62/2024)

La riforma segna un cambio di paradigma, allineandosi alla Convenzione ONU. La disabilità non è più vista solo come una condizione medica, ma come il risultato dell’interazione tra la persona con disabilità e le barriere ambientali o comportamentali che ne ostacolano la partecipazione alla società in condizioni di uguaglianza.

Per semplificare i processi, l’INPS diventa l’unico ente responsabile del riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la cosiddetta “Valutazione di base”. Questo elimina la frammentazione tra diverse istituzioni, centralizzando il procedimento che prende avvio con la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo.

Il “Progetto di Vita” Individuale è il cuore della riforma. Una volta riconosciuta la disabilità, il cittadino può richiedere l’elaborazione di un progetto di vita personalizzato e partecipato.

  • Obiettivo: Migliorare la qualità della vita e promuovere l’inclusione sociale, superando la frammentazione dei servizi.
  • Valutazione multidimensionale: definire gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e aspettative, la definizione profilo di funzionamento nei diversi ambiti di vita l’individuazione di barriere e facilitatori e competenze adattive, le valutazioni sul profilo di salute fisica, mentale, intellettiva, sensoriale, sui bisogni della persona e ai domini della qualità della vita, a seconda delle priorità della persona. Infine, la definizione degli obiettivi del PdV a partire da piani già attivati
  • Chi lo realizza: l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) che ha sede presso il Distretto Sanitario composta dalla persona con disabilità ed il legale rappresentante, assistenti sociali o educatori dei servizi sociali territoriali, professionisti sanitari dell’ASL quali assistente sociale, psicologo, medico e fisioterapista, medici di base o pediatra di libera scelta e rappresentanti della scuola e del servizio per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

La persona con disabilità può rinunciare all’istanza o al progetto di vita, anche se già definito presso il comune di residenza. La rinuncia non preclude il diritto di ripresentare istanza per l’avvio di un nuovo procedimento.

Altre informazioni sul Portale della Disabilità all’indirizzo www.inps.it/portaledelladisabilita

Riferimenti normativi

D.lgs. 62/2024: https://www.programmagoverno.gov.it/it/approfondimenti/riforme-di-rilievo-del-governo/riforme-di-rilievo-del-governo/riforme-in-materia-sociale/decreto-legislativo-n-62-del-2024-in-materia-di-disabilita/

Linee guida della Regione Umbria Dgr 558/2025: https://superando.it/wp-content/uploads/2025/07/umbria-dgr-558-25.pdf

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Uffici della cittadinanza / Segretariato Sociale